News Economiche


home page > Parere legale

Parere legale


Sentenze - La Cassazione approva il risarcimento del danno al lavoratore non reintegrato.


Il pagamento dell'indennita' prevista dall'art.18 della legge 300/1970 nel caso di licenziamento illegittimo non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento di un danno ulteriore derivato dal ritardo nella reintegrazione nel posto di lavoro.

Non si tratta di una duplicazione di quanto gia' ottenuto dal lavoratore ma e' lo stesso comportamento del datore di lavoro che non rispetta l'ordine di reintegra che lo espone ad ulteriori conseguenze sul piano risarcitorio, facilmente evitabili con l'adempimento dell'ordine. La pronuncia e' della Corte di cassazione che l'ha emessa nel caso di un lavoratore che non era stato reintegrato nel posto di lavoro nonostante le sentenze a lui favorevoli e che chiedeva il risarcimento del danno per perdita della professionalita' e di chances, e per danno morale, esistenziale e biologico. L'interpretazione della Corte e' diretta ad evitare che un licenziamento illegittimo (senza giusta causa o giustificato motivo) possa generare una situazione di ulteriore mortificazione e compromissione della dignita' della persona del lavoratore che viene privato, nonostante l'ordine del giudice, della possibilita' di reinserirsi prontamente nel mondo del lavoro e di dare il proprio contributo produttivo al benessere della collettivita', con evidente rischio anche di un logoramento della professionalita' acquisita. La Corte, nell'accogliere il ricorso, ha valutato sia il danno patrimoniale consistente nei compensi (per indennita' di disponibilita', notturna e festiva, per straordinari) che avrebbe percepito se fosse stato reintegrato sia il danno non patrimoniale consistente in una lesione di interessi inerenti la persona non rilevanti economicamente ma meritevoli di tutela anche per la loro rilevanza costituzionale. Il lavoratore e' stato infatti licenziato a 58 anni, eta' in cui e' difficile reimpostare la propria carriera, che e' stato privato della possibilita' di operare ( si tratta di un medico) nella struttura nella quale era stabilmente inserito, che il licenziamento lo aveva pregiudicato impedendogli di proseguire nell'aggiornamento e nell'attivita' chirurgica, che lo stato di forzata inattivita' aveva procurato una situazione di stress e di perdita di fiducia.


Note: di Pasquale Gentile, avvocato del Foro di Sala Consilina (SA).

Pubblicato il 23-05-2013, letto 47 volte

<< Precedente[ Archivio della sezione Parere legale ]


Altri contenuti della sezione Parere legale

TitoloData
• La mediazione tributaria: un rischio o una concreta opportunità per il contribuente?23-05-2013
• Ambigua dicitura sull’etichetta del prodotto? E’ frode nell’esercizio del commercio.17-05-2013
• Il reclamo: caratteri e aspetti critici del nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario.16-05-2013
• Redditometro, ancora un giudizio di illegittimità. 08-05-2013
• Un aiuto in caso di problemi con il fisco: il Garante del Contribuente. Intervista con il Giudice Tributario, Pietro Cusati.06-05-2013
• Come evitare l’insorgere di una lite tributaria: l’accertamento con adesione.04-05-2013
• Lavoro - Diritti e garanzie paritarie per il lavoratore in nero e quello subordinato.01-05-2013
• Sentenze - Cassazione: e' reato spacciarsi per un altro in chat.30-04-2013
• Sentenze - Nuovo rinvio della Legge 40 sulla procreazione, alla Consulta.24-04-2013
• Sentenze - Giusto astenersi dal lavoro se manca la sicurezza. Lo decide la Cassazione.23-04-2013

Notizie