Sentenze - La Cassazione approva il risarcimento del danno al lavoratore non reintegrato.
Il pagamento dell'indennita' prevista dall'art.18 della legge 300/1970 nel caso di licenziamento illegittimo non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento di un danno ulteriore derivato dal ritardo nella reintegrazione nel posto di lavoro.
Non si tratta di una duplicazione di quanto gia' ottenuto dal lavoratore ma e' lo stesso comportamento del datore di lavoro che non rispetta l'ordine di reintegra che lo espone ad ulteriori conseguenze sul piano risarcitorio, facilmente evitabili con l'adempimento dell'ordine. La pronuncia e' della Corte di cassazione che l'ha emessa nel caso di un lavoratore che non era stato reintegrato nel posto di lavoro nonostante le sentenze a lui favorevoli e che chiedeva il risarcimento del danno per perdita della professionalita' e di chances, e per danno morale, esistenziale e biologico. L'interpretazione della Corte e' diretta ad evitare che un licenziamento illegittimo (senza giusta causa o giustificato motivo) possa generare una situazione di ulteriore mortificazione e compromissione della dignita' della persona del lavoratore che viene privato, nonostante l'ordine del giudice, della possibilita' di reinserirsi prontamente nel mondo del lavoro e di dare il proprio contributo produttivo al benessere della collettivita', con evidente rischio anche di un logoramento della professionalita' acquisita. La Corte, nell'accogliere il ricorso, ha valutato sia il danno patrimoniale consistente nei compensi (per indennita' di disponibilita', notturna e festiva, per straordinari) che avrebbe percepito se fosse stato reintegrato sia il danno non patrimoniale consistente in una lesione di interessi inerenti la persona non rilevanti economicamente ma meritevoli di tutela anche per la loro rilevanza costituzionale. Il lavoratore e' stato infatti licenziato a 58 anni, eta' in cui e' difficile reimpostare la propria carriera, che e' stato privato della possibilita' di operare ( si tratta di un medico) nella struttura nella quale era stabilmente inserito, che il licenziamento lo aveva pregiudicato impedendogli di proseguire nell'aggiornamento e nell'attivita' chirurgica, che lo stato di forzata inattivita' aveva procurato una situazione di stress e di perdita di fiducia.